IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                             su proposta 
 
 
                     DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n.  481,  recante  «Norme  per  la
concorrenza  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.
Istituzione dell'Autorita' di regolazione  dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Vista la direttiva del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  23
ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria
in materia di acque, cosi' come modificata dalla direttiva 2008/32/CE
dell'11 marzo 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto l'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.
201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita,  l'equita'  e  il
consolidamento dei conti pubblici»,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  20
luglio 2012, recante «Individuazione  delle  funzioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica ed il gas attinenti  alla  regolazione  e  al
controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21,  comma  19,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; 
  Vista  la  legge  28  dicembre  2015,  n.   221   (c.d.   collegato
ambientale),  recante  «Disposizioni  in   materia   ambientale   per
promuovere misure di green economy e  per  il  contenimento  dell'uso
eccessivo di risorse naturali»; 
  Visto in particolare l'art. 60, comma 1, della citata legge n.  221
del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
siano fissati i principi e i criteri  per  garantire  l'accesso  alla
fornitura della quantita' di acqua necessaria al soddisfacimento  dei
bisogni fondamentali, a condizioni agevolate, agli  utenti  domestici
del  servizio  idrico  integrato  in   condizioni   economico-sociali
disagiate; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
1996, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
aprile  1999,  recante  «Schema  generale  di  riferimento   per   la
predisposizione della carta del servizio idrico integrato»; 
  Considerato che il servizio idrico integrato e' un servizio a  rete
di rilevanza economica i  cui  costi  efficienti  di  gestione  e  di
investimento, compresi i costi ambientali  e  della  risorsa,  devono
essere coperti dalla relativa tariffa; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE  e
degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, e' necessario  garantire  la  tutela  della  risorsa  attraverso
politiche dei prezzi che incentivino l'uso efficiente  della  stessa,
tenendo conto del principio della copertura dei costi  efficienti  di
gestione e di investimento,  compresi  i  costi  ambientali  e  della
risorsa secondo il principio «chi inquina  paga»  e  del  «Full  Cost
Recovery»; 
  Considerato  che,  al  fine  di  garantire   l'accesso   universale
all'acqua a tutela della dignita' della persona e,  nondimeno,  della
tutela della  risorsa  idrica,  e'  importante  sostenere  le  utenze
disagiate con strumenti tariffari idonei  in  grado  al  contempo  di
garantire il principio del «chi inquina paga» e  il  principio  della
copertura dei costi; 
  Considerato che la politica tariffaria deve essere volta, oltre che
al conseguimento di un razionale  utilizzo  della  risorsa,  anche  a
garantire l'equilibrio economico-finanziario della  gestione  e  che,
pertanto, il costo dell'erogazione alle utenze  disagiate  a  tariffe
agevolate deve trovare copertura attraverso meccanismi endotariffari; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 4 marzo 1996 prevede, all'allegato 1/8, punto 8.2.1, lettera
a), una dotazione pro capite giornaliera alla consegna non  inferiore
a 150 litri/abitante/giorno (l/ab/g), intesa come volume  attingibile
dall'utente nelle 24 ore; 
  Considerato che, onde  evitare  effetti  che  disincentivino  l'uso
consapevole della risorsa,  e'  necessario  che  il  quantitativo  da
assicurare  sia  effettivamente  quello  indispensabile  a  una  vita
dignitosa e non superi significativamente tale livello; 
  Considerato  che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita',   nel
documento della Division for sustainable development «Rio 2012  issue
briefs-water»,  individua  in  40  litri  a  persona  al  giorno   il
quantitativo minimo vitale di acqua necessario a garantire  una  vita
umana dignitosa; 
  Viste le note dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il
sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016 e n. 26470 del 23 settembre
2016; 
  Ritenuto pertanto che il quantitativo minimo di acqua sufficiente a
garantire una vita dignitosa puo' essere  fissato  fino  a  un  terzo
della dotazione pro capite giornaliera di 150 l/ab/g; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  delegata  la  firma  di  decreti,  atti  e  provvedimenti   di
competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare; 
  Di concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico  e  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Quantitativo minimo vitale 
 
  1.  Il  quantitativo  minimo  di   acqua   vitale   necessario   al
soddisfacimento   dei   bisogni   essenziali   e'   fissato   in   50
litri/abitante/giorno.